Art. 5.
(Competenza dello Stato nella regione autonoma della Valle D'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Nella regione autonoma della Valle d'Aosta e nella province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con i princìpi costituzionali e con lo stato di Forza di polizia di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i servizi di soccorso

 

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pubblico ed antincendio sono di esclusiva competenza dello Stato e sono svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      2. Il personale dipendente effettivo dei corpi dei vigili del fuoco della regione e delle province autonome di cui al comma 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare il diritto di opzione per il transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conservando il medesimo trattamento economico in godimento, qualora più favorevole, e la sede di destinazione nella quale presta servizio.
      3. Il personale che non ha richiesto l'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 2 è impiegato dalla regione o dalle province di competenza in mansioni di pari livello, previa intesa con le organizzazioni sindacali del settore.
      4. Al personale vigile del fuoco volontario della regione autonoma della Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le medesime disposizioni di cui all'articolo 4.